Alcuni lavoratori di una compagnia aerea, licenziati a seguito di una procedura collettiva, hanno fatto causa all'azienda. Contestavano un accordo sindacale che aveva ridotto il loro preavviso a soli 5 giorni, chiedendo una maggiore indennità sostitutiva del preavviso. Sostenevano che il diritto a un preavviso più lungo, previsto dal CCNL, fosse un diritto acquisito e non modificabile. La Corte di Cassazione ha dato torto ai lavoratori. Ha stabilito che il diritto al preavviso non è un diritto 'quesito' (cioè già consolidato) sin dall'assunzione, ma sorge solo al momento del licenziamento. Di conseguenza, un accordo collettivo stipulato prima del recesso può legittimamente modificarne la durata, anche in senso peggiorativo per il lavoratore. L'azienda ha vinto la causa.
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