L'Azienda ha assunto La Lavoratrice con diversi contratti a termine, superando il limite massimo di trentasei mesi previsto dalla legge. L'Azienda sosteneva che i contratti stipulati in base a un accordo integrativo aziendale per attività stagionali dovessero essere esclusi dal calcolo dei trentasei mesi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, stabilendo che solo la contrattazione collettiva nazionale, e non quella aziendale, può derogare al limite massimo di durata per il contratto a tempo determinato. Di conseguenza, il rapporto di lavoro è stato dichiarato a tempo indeterminato, con obbligo di riassunzione e risarcimento del danno per La Lavoratrice.
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