L'Azienda Ricorrente ha accusato l'Azienda Concorrente di contraffazione brevettuale, sostenendo che quest'ultima avesse prodotto e venduto eliche industriali protette da privativa. La Corte d'Appello ha rigettato le richieste risarcitorie per mancanza di prove sull'effettiva commercializzazione dei beni contraffatti, respingendo anche le richieste di prove testimoniali, giuramento decisorio e consulenza tecnica perché tardive o irrilevanti. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso dell'Azienda Ricorrente. La Suprema Corte ha chiarito che spetta al giudice di merito valutare l'ammissibilità delle prove e che la pubblicazione della sentenza è una misura discrezionale. Di conseguenza, l'Azienda Ricorrente perde definitivamente la causa e deve pagare le spese processuali.
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