L'Imputato è stato condannato per il reato di calunnia per aver accusato falsamente La Parte Civile di aver finto un reato ai suoi danni. Il ricorrente ha sostenuto che le sue dichiarazioni rientrassero nel legittimo esercizio del diritto di difesa. La Corte di Cassazione ha chiarito che il reato di calunnia non è scriminato quando le accuse superano i limiti di stretta essenzialità e pertinenza, trasformandosi in una ritorsione consapevole contro un innocente. Tuttavia, i giudici hanno rilevato che il reato si è estinto per prescrizione, poiché un rinvio dibattimentale legato all'assenza di un testimone non doveva sospendere il corso dei termini. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la condanna penale per intervenuta prescrizione, ma ha confermato i risarcimenti civili e le spese legali in favore de La Parte Civile, avendo accertato la responsabilità civile dell'imputato.
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