Un professionista, nominato consulente tecnico d'ufficio in due cause civili, ha omesso di depositare le relazioni peritali e di restituire i fascicoli processuali, nonostante i ripetuti solleciti dei giudici e del nuovo esperto incaricato. Condannato nei gradi di merito per il reato di omissione di atti d'ufficio, l'imputato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto e l'invalidità delle notifiche dei solleciti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato che la gravità del comportamento e il rifiuto ostinato di collaborare escludono la tenuità del fatto. Inoltre, l'effettiva conoscenza dei solleciti, confermata da telefonate dirette dei magistrati, rende irrilevanti i vizi formali delle notifiche.
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