Indennità di frequenza e allergie alimentari gravi
Il riconoscimento dell’indennità di frequenza rappresenta un sostegno fondamentale per le famiglie che devono gestire condizioni di salute complesse nei minori. Una recente sentenza del Tribunale di Bari ha fatto chiarezza sulla possibilità di ottenere questo beneficio anche in presenza di gravi allergie alimentari, come quella alle proteine del latte vaccino.
Cos’è l’indennità di frequenza per i minori?
L’indennità di frequenza è una prestazione economica istituita dalla legge n. 289 del 1990. È rivolta ai mutilati e invalidi civili minori di 18 anni ai quali siano state riconosciute difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Il beneficio è finalizzato a sostenere l’inserimento scolastico o il ricorso a trattamenti terapeutici e riabilitativi.
Nel caso analizzato, il genitore di una minore ha agito in giudizio contro l’ente previdenziale per contestare il mancato riconoscimento del requisito sanitario. La minore, infatti, soffre di una forma grave di allergia che impone restrizioni alimentari severe e monitoraggio costante.
Il caso dell’allergia grave alle proteine del latte
L’aspetto centrale della controversia riguarda la valutazione della gravità della patologia. L’allergia alle proteine del latte vaccino non è stata considerata una semplice intolleranza, ma una condizione invalidante. La necessità di ricorrere a latti idrolisati speciali — costosi, poco appetibili e nutrizionalmente complessi — unitamente al rischio costante di shock anafilattico, configura una limitazione significativa per la bambina.
Il tribunale ha evidenziato come, nonostante l’attenzione di familiari e personale scolastico, il rischio per la salute rimanga altissimo, documentato da episodi critici già verificatisi in passato. Questa situazione limita la normale autonomia della minore rispetto ai coetanei.
L’accertamento tecnico e il diritto all’indennità di frequenza
Fondamentale è stata l’attività del Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.), il quale ha confermato la sussistenza del requisito sanitario. La perizia medica ha stabilito che la minore possiede le caratteristiche previste dalla legge per essere ritenuta invalida civile a causa delle persistenti difficoltà funzionali legate alla sua età.
La sentenza ha inoltre stabilito che la decorrenza del diritto a percepire l’indennità di frequenza deve risalire alla data di inoltro della domanda amministrativa originale, garantendo così la copertura economica per tutto il periodo del contenzioso.
le motivazioni
Il giudice ha accolto il ricorso osservando che l’allergia grave alle proteine del latte vaccino impedisce alla minore di svolgere le attività quotidiane con la stessa libertà e sicurezza dei suoi coetanei. La necessità di una dieta ferrea e il pericolo di reazioni allergiche violente (shock anafilattico) integrano pienamente il concetto di difficoltà persistente richiesto dalla normativa. La CTU ha chiarito che i sostituti alimentari necessari sono indispensabili ma carenti sotto il profilo nutrizionale, richiedendo un impegno assistenziale e terapeutico costante.
le conclusioni
In conclusione, il Tribunale ha condannato l’ente resistente al pagamento delle mensilità arretrate dell’indennità, con decorrenza dal giugno 2023. L’ente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite e delle spese per la consulenza tecnica. Questa sentenza riafferma un principio di tutela sostanziale: la disabilità del minore non deve essere intesa solo come menomazione fisica evidente, ma come qualunque condizione di salute che ostacoli il normale sviluppo e la partecipazione alla vita sociale e scolastica.
L’allergia alimentare grave dà diritto all’indennità di frequenza?
Sì, se l’allergia causa difficoltà persistenti a svolgere i compiti della propria età o espone il minore a rischi gravi come lo shock anafilattico, come confermato da una perizia medica.
Da quale momento viene pagata l’indennità di frequenza in caso di vittoria in tribunale?
Il diritto al pagamento decorre solitamente dalla data di presentazione della domanda amministrativa originale presentata all’ente previdenziale.
Chi deve pagare le spese del processo e del medico legale?
In caso di accoglimento del ricorso, le spese legali e quelle per la consulenza tecnica d’ufficio sono a carico dell’ente soccombente che aveva negato il beneficio.