L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento per IRES nei confronti di una clinica privata e della sua società controllante, le quali avevano aderito al regime del consolidato fiscale nazionale. La contestazione riguardava il disconoscimento dell'esenzione IVA per prestazioni sanitarie in regime privatistico. Tuttavia, i giudici di merito hanno trattato separatamente i ricorsi delle due società, violando l'obbligo di litisconsorzio necessario. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società consolidata, dichiarando la nullità delle sentenze di primo e secondo grado. La Suprema Corte ha stabilito che, in regime di consolidato fiscale nazionale, la società consolidata e la consolidante devono partecipare obbligatoriamente allo stesso processo. La causa è stata quindi rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado per un nuovo esame congiunto.
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