Una società capogruppo, qualificata come società di comodo, ha aderito al consolidato fiscale nazionale insieme alle sue controllate. Nell'anno d'imposta 2005, la capogruppo ha registrato un reddito effettivo superiore al reddito minimo presunto previsto dalla legge. Tuttavia, ha azzerato l'intera base imponibile compensandola con le perdite fiscali registrate dalle società controllate. L'Agenzia delle Entrate ha rettificato la dichiarazione, ritenendo intoccabile il reddito minimo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda, stabilendo che le perdite delle controllate possono compensare solo la quota di reddito eccedente la soglia minima di operatività. Il reddito minimo delle società non operative costituisce infatti una base imponibile incomprimibile, che non può essere azzerata per evitare di aggirare la finalità antielusiva della norma.
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