Un venditore ambulante subisce una condanna per ricettazione e detenzione di prodotti con marchio falso. La difesa impugna la sentenza eccependo il difetto di competenza per territorio. Secondo la tesi difensiva, non conoscendo il luogo in cui l'imputato ha acquistato la merce (reato più grave), la competenza spettava all'autorità giudiziaria individuata secondo i criteri sussidiari e non al tribunale del luogo di accertamento. La Corte di Cassazione respinge il ricorso. I giudici supremi chiariscono che, in presenza di reati connessi, se il luogo del reato più grave resta sconosciuto, la competenza per territorio si sposta sul luogo di consumazione del reato secondario noto, radicando correttamente il processo.
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