Competenza territoriale reato associativo: la Cassazione fa chiarezza
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 47 del 2024, ha affrontato un’importante questione sulla competenza territoriale del reato associativo, specialmente quando l’organizzazione criminale opera a livello transnazionale. La decisione annulla un’ordinanza di sequestro preventivo, stabilendo un principio chiaro: anche se l’attività criminale inizia all’estero, la giurisdizione italiana si radica nel luogo dove si manifesta concretamente l’operatività della struttura nel territorio nazionale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un’indagine su un’associazione per delinquere finalizzata alla sottrazione di prodotti energetici dal pagamento delle accise. Nell’ambito di questo procedimento, il Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) del Tribunale di Trento aveva emesso un provvedimento di sequestro preventivo per un importo di oltre 64.000 euro nei confronti di uno degli indagati, ritenuto responsabile di diversi episodi del reato.
Il Tribunale del Riesame di Trento confermava il sequestro. L’indagato, tuttavia, proponeva ricorso per Cassazione, sollevando come motivo principale un vizio di incompetenza territoriale. La difesa sosteneva che il giudice competente non fosse quello di Trento, ma quello di Foggia, poiché la presunta associazione criminale aveva la sua base operativa a Cerignola, dove venivano pianificate e decise le attività illecite. L’intervento delle autorità a Trento era stato meramente occasionale, legato al fermo di un mezzo.
La Questione sulla Competenza Territoriale del Reato Associativo
Il nodo centrale della controversia riguardava l’individuazione del giudice competente a decidere in presenza di un reato associativo con ramificazioni estere. Secondo la ricostruzione, l’operatività della struttura criminale aveva avuto inizio all’estero, ma si era poi manifestata concretamente in Italia, in particolare a Cerignola, sede della ‘cellula operativa’ italiana e luogo di residenza degli associati italiani.
Il Tribunale del Riesame aveva ritenuto impossibile determinare la competenza secondo le regole ordinarie, data l’origine estera del sodalizio. La difesa, al contrario, insisteva sul fatto che l’unico luogo rilevante nel territorio nazionale fosse Cerignola, dove l’associazione aveva concretamente operato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la questione di incompetenza territoriale. Il ragionamento dei giudici si è sviluppato attraverso passaggi logico-giuridici precisi.
Il Criterio del Reato più Grave e la Connessione
Innanzitutto, la Corte ha ribadito che, in caso di connessione tra più reati, la competenza è determinata dal reato più grave. Nel caso di specie, il reato associativo è stato correttamente individuato come il più grave, attraendo a sé la competenza per tutti i reati-fine (le singole evasioni di accisa) ad esso collegati. Questo principio, sancito dall’art. 16 del codice di procedura penale, impone di concentrare il processo davanti a un unico giudice.
Il Luogo di Consumazione e la Competenza Territoriale del Reato Associativo
Per un reato permanente come l’associazione per delinquere, la competenza si determina in base al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione. La Cassazione ha specificato che, ai fini della competenza, non rileva tanto il luogo dove è stato stretto l’accordo iniziale (pactum sceleris), quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l’operatività della struttura criminale.
L’Errore del Giudice del Riesame nell’Applicare le Norme
L’errore del Tribunale di Trento è consistito nel ritenere inapplicabili le regole sulla competenza solo perché l’attività criminale era iniziata all’estero. La Cassazione ha chiarito che questa circostanza non esclude l’applicazione delle norme interne. Ai sensi dell’art. 10, comma 3, c.p.p., quando un reato è commesso in parte all’estero, la competenza si determina comunque secondo gli articoli 8 e 9 del codice.
In particolare, trova applicazione la regola sussidiaria dell’art. 9, comma 1, c.p.p., secondo cui, se la competenza non può essere determinata a norma dell’articolo 8 (luogo di consumazione), è competente il giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione. Nel caso in esame, questo luogo è stato identificato proprio in Cerignola, dove la ‘cellula operativa’ italiana svolgeva le sue attività di programmazione e direzione, rappresentando una parte essenziale e significativa della condotta del reato associativo.
Le Conclusioni
La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento per un nuovo esame. Il giudice del rinvio dovrà attenersi al principio di diritto enunciato: per un reato associativo transnazionale, il giudice territorialmente competente è quello del luogo in cui, nel territorio nazionale, si è manifestata l’operatività della struttura. La sentenza rafforza il principio di effettività, legando la giurisdizione non a un luogo formale o occasionale, ma a quello dove il progetto criminoso prende concretamente forma e si sviluppa sul suolo italiano.
Come si determina la competenza territoriale per un reato associativo che opera sia all’estero che in Italia?
La competenza territoriale si determina in base al luogo situato nel territorio italiano dove si è manifestata concretamente l’operatività della struttura criminale. Anche se l’attività ha avuto inizio all’estero, è competente il giudice dell’ultimo luogo in Italia in cui è stata compiuta una parte significativa dell’azione, come la pianificazione e la direzione delle attività illecite.
Quale reato determina la competenza in un procedimento con più reati connessi?
In caso di procedimenti per reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave. Nel caso analizzato, il reato di associazione per delinquere è stato considerato il più grave e ha quindi attratto la competenza per tutti i reati-fine (le singole evasioni di accisa).
Cosa accade a una misura cautelare, come un sequestro, se il giudice che l’ha emessa è dichiarato incompetente?
La misura cautelare emessa da un giudice incompetente non perde immediatamente efficacia. Secondo l’art. 27 del codice di procedura penale, essa conserva una validità interinale per un periodo limitato, per consentire al pubblico ministero di trasmettere gli atti al giudice competente e richiedere a quest’ultimo di emettere un nuovo provvedimento.