Un'azienda nel settore dell'arredamento ha citato in giudizio un concorrente per l'utilizzo di un nome simile contenente la parola "abita". Il Tribunale di Venezia ha respinto la domanda, classificando il marchio dell'attore come "marchio debole" poiché il termine è descrittivo della funzione del prodotto. Il giudice ha stabilito che, per un marchio debole, anche lievi variazioni grafiche e concettuali, come l'aggiunta della parola "arreda" e l'uso di colori e font diversi, sono sufficienti a escludere il rischio di confusione e, di conseguenza, la contraffazione del marchio.
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