Il Tribunale di Como applicava a un imputato la pena concordata di 4 anni di reclusione per traffico di stupefacenti, disponendo la confisca del denaro sequestrato. L'Imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando la mancata applicazione delle sanzioni sostitutive nel patteggiamento introdotte dalla riforma Cartabia, l'assenza di motivazione sul mancato proscioglimento e l'illegittimità della confisca. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le sanzioni sostitutive nel patteggiamento richiedono un preventivo accordo tra le parti, assente nel caso di specie. Inoltre, la motivazione sul mancato proscioglimento può essere sintetica e la confisca del denaro, considerato profitto del reato, è pienamente legittima. L'Imputato perde il ricorso e viene condannato a pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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