Un amministratore societario, accumulato un ingente debito fiscale, vendeva l'intero patrimonio immobiliare della società a un'azienda terza, intestata a suoi stretti familiari, per poi liquidare la propria impresa. I giudici di merito lo condannavano per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, disponendo la confisca dei beni venduti. La società terza ricorreva in Cassazione lamentando la mancata citazione nel processo. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno stabilito che l'omessa citazione del terzo nel giudizio di cognizione costituisce una mera irregolarità, poiché il terzo può far valere i propri diritti davanti al giudice dell'esecuzione. Inoltre, per la sussistenza del reato è sufficiente che l'atto di vendita sia idoneo a ostacolare la riscossione esattoriale, senza che sia necessario l'avvio di una procedura esecutiva.
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