La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un Lavoratore, ex agente di una Banca, i cui eredi contestavano la richiesta di restituzione anticipata di un finanziamento. Questo finanziamento era collegato al contratto di agenzia e destinato a supportare l'attività del Lavoratore. La Banca aveva risolto il contratto di agenzia e, di conseguenza, richiesto la restituzione del finanziamento, basandosi su una clausola risolutiva nel contratto. Gli eredi sostenevano la nullità di tale clausola, considerandola una condizione meramente potestativa. La Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando la legittimità della clausola risolutiva contratto agenzia. Ha riconosciuto il collegamento funzionale tra il finanziamento e l'attività di agenzia, ritenendo che la cessazione di quest'ultima rendesse privo di scopo il finanziamento, senza che la clausola fosse arbitraria.
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