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Concordato In Appello

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3657 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Pene accessorie fallimentari: accordo sulla pena e limiti di durata
Il Ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello contestando la durata delle pene accessorie fallimentari. Tali sanzioni erano state stabilite in misura pari alla pena principale concordata tra le parti tramite patteggiamento in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che determinare la durata delle pene accessorie in misura pari alla pena principale non è illegittimo, purché non avvenga in modo automatico. Di conseguenza, il Ricorrente perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: la pena si riduce ma il ricorso si blocca
L'Imputato, condannato per furto con strappo aggravato, ha concordato una riduzione di pena in appello tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata valutazione di alcuni motivi di impugnazione non rinunciati. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che l'accordo sulla pena in appello limita la cognizione del giudice e preclude la possibilità di sollevare qualsiasi questione, anche rilevabile d'ufficio, in sede di legittimità. Di conseguenza, l'accordo preclude futuri ricorsi sui punti rinunciati. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Reato associativo: condannato anche chi è assolto dai singoli reati
Il caso riguarda un'organizzazione criminale che utilizzava un consorzio e società fittizie per commettere frodi fiscali e omettere i contributi dei lavoratori. Il Dirigente del consorzio, pur essendo stato assolto dai singoli reati fiscali, è stato condannato per il reato associativo. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, stabilendo che il reato associativo è del tutto autonomo rispetto ai singoli illeciti programmati. Non è quindi necessario aver commesso i singoli reati-fine per rispondere di associazione a delinquere, essendo sufficiente il contributo stabile all'organizzazione. La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi dei condannati, obbligandoli al pagamento delle spese processuali.
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Concordato in appello: valido anche se lo firma il sostituto
L'Imputato, condannato per rapina e lesioni aggravate, propone ricorso in Cassazione contestando la validità del concordato in appello. Sostiene che il sostituto del suo difensore di fiducia, delegato oralmente, non avesse il potere di firmare l'accordo sulla pena in udienza, mancando di una procura speciale autonoma. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il sostituto processuale può validamente perfezionare il concordato in appello se si limita a riportare l'accordo nei termini esatti già concordati e autorizzati dal difensore principale, munito di procura speciale. In questo caso, il sostituto agisce come mero portavoce ("nuncius") della volontà del difensore e dell'assistito. Di conseguenza, l'accordo è pienamente valido e l'imputato viene condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Sospensione condizionale della pena: sì anche col concordato
L'Imputato, condannato per ricettazione, ha proposto un concordato in appello concordando la pena a un anno e sette mesi di reclusione. La difesa ha espressamente richiesto la sospensione condizionale della pena, e il Procuratore Generale ha prestato il consenso alla pena concordata senza opporsi alla richiesta. Tuttavia, la Corte d'Appello ha omesso di decidere sulla sospensione, ritenendo erroneamente che il concordato comportasse la rinuncia a tale beneficio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Imputato, stabilendo che l'accordo sulla pena non esclude la valutazione del giudice sulla sospensione condizionale della pena se questa è stata esplicitamente richiesta dalle parti. La sentenza è stata annullata sul punto con rinvio per una nuova decisione.
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Concordato in appello: la Cassazione blocca i ricorsi successivi
L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado per un reato legato agli stupefacenti. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancata valutazione di possibili cause di proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello comporta una rinuncia preventiva alle questioni non concordate, precludendo qualsiasi contestazione successiva anche in sede di legittimità. Di conseguenza, l'accordo preclude la possibilità di sollevare questioni sulle cause di non punibilità. L'Imputato ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato in secondo grado per reati sugli stupefacenti. L'imputato aveva concordato la pena in appello tramite lo strumento del concordato in appello, rinunciando implicitamente agli altri motivi di impugnazione. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata riqualificazione del fatto in un'ipotesi di minore gravità. I giudici di legittimità hanno ribadito che l'accordo sulla pena preclude la possibilità di contestare la qualificazione giuridica del fatto in sede di legittimità, a meno che questa non risulti palesemente assurda o eccentrica rispetto all'accusa. Di conseguenza, l'imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Patteggiamento in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due imputati, padre e figlio, condannati per associazione per delinquere e reati tributari. Il padre aveva concordato la pena in secondo grado tramite il patteggiamento in appello. La Suprema Corte ha ribadito che l'accordo sulla pena preclude la possibilità di contestare in Cassazione l'entità della sanzione pattuita, salvo casi di illegalità della stessa. Per il figlio, i giudici hanno respinto le contestazioni sul ruolo di partecipe nell'associazione e sulla confisca dei beni, ritenendo i motivi generici o non dedotti precedentemente. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: inammissibile il ricorso senza motivi
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per reati in materia di armi e stupefacenti. La Corte d'Appello aveva rideterminato la pena in seguito a un concordato in appello. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione senza però indicare i motivi dell'impugnazione. I giudici di legittimità hanno ribadito che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia ai motivi sulla responsabilità penale. Di conseguenza, il giudice d'appello non deve motivare il mancato proscioglimento d'ufficio. La Cassazione ha quindi respinto il ricorso con rito semplificato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato in secondo grado a seguito di concordato in appello per reati sugli stupefacenti. L'imputato lamentava la mancata valutazione di possibili cause di proscioglimento. La Suprema Corte ha chiarito che l'accordo sulla pena (concordato in appello) comporta la rinuncia preventiva a far valere questioni non concordate, precludendo qualsiasi successivo ricorso per cassazione su tali punti. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena non si può impugnare
L'Imputato, accusato di reati in materia di stupefacenti, concorda con la Procura una pena di due anni e otto mesi di reclusione e ottomila euro di multa in secondo grado. Successivamente, propone ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso. I giudici chiariscono che il concordato in appello costituisce un accordo vincolante tra le parti. Una volta formalizzato, l'imputato rinuncia a contestare aspetti non inclusi nell'accordo, come la misura della pena o le attenuanti, salvo il caso di pena illegale. Di conseguenza, l'accordo non può essere modificato unilateralmente e il ricorrente viene condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena è irrevocabile
L'Imputata, condannata in secondo grado per reati di droga, ha concordato una pena di dieci mesi di reclusione e duemila euro di multa. Successivamente, ha presentato ricorso in Cassazione contestando la misura della pena e lamentando vizi di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che il concordato in appello costituisce un accordo vincolante che non può essere modificato unilateralmente. Le uniche contestazioni ammissibili riguardano vizi nella formazione della volontà delle parti o l'illegalità della pena applicata, elementi assenti nel caso di specie. Di conseguenza, l'accordo originario rimane valido e l'imputata è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena non si può impugnare
L'Imputato, condannato a sette anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti, propone ricorso in Cassazione contestando la misura della pena stabilita tramite concordato in appello. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il concordato in appello costituisce un accordo liberamente stipulato tra le parti e ratificato dal giudice. Di conseguenza, tale patto non può essere modificato unilateralmente né contestato in sede di legittimità per motivi generici di mancanza di motivazione sulla pena. Le uniche contestazioni ammissibili riguardano i vizi nella formazione della volontà delle parti, la difformità della decisione rispetto all'accordo o l'illegalità della pena inflitta. L'Imputato perde il ricorso ed è condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca i ricorsi
Un cittadino, dopo aver concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello, ha proposto ricorso in Cassazione eccependo l'incompetenza per territorio del giudice di primo grado. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la definizione del procedimento con il concordato in appello comporta la rinuncia alle questioni precedentemente sollevate, determinando un effetto preclusivo che impedisce di riproporle in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: pena ridotta ma l’espulsione resta
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino straniero condannato per rapina aggravata. L'imputato aveva concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello, rinunciando ai motivi di gravame. Successivamente, ha impugnato la sentenza lamentando la mancanza di motivazione sulla misura di sicurezza dell'espulsione dall'Italia, disposta già in primo grado. I giudici di legittimità hanno chiarito che, sebbene sia possibile impugnare le misure di sicurezza non incluse nell'accordo, l'imputato non aveva sollevato alcuna contestazione sul punto davanti alla Corte d'appello. Di conseguenza, non è possibile proporre per la prima volta in Cassazione questioni mai sottoposte al giudice di secondo grado. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: la pena ridotta blocca il ricorso
L'Imputato, condannato in primo grado per rapina aggravata, raggiungeva un concordato in appello con il Procuratore Generale. L'accordo prevedeva la rideterminazione della pena a tre anni e otto mesi di reclusione, con rinuncia ai motivi di impugnazione sulla responsabilità. Successivamente, L'Imputato proponeva ricorso per cassazione contestando la ricostruzione dei fatti e la mancanza di motivazione sul proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello preclude la possibilità di proporre ricorso per cassazione su motivi precedentemente rinunciati, limitando la cognizione della Suprema Corte solo a vizi sulla formazione della volontà dell'accordo o all'illegalità della pena. Di conseguenza, L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: lo sconto di pena vieta la Cassazione
L'Imputato, condannato per detenzione di un'ingente quantità di cocaina, ha concordato la pena in secondo grado avvalendosi del Concordato in appello. Nonostante l'accordo e la conseguente riduzione della pena, l'uomo ha proposto ricorso in Cassazione contestando la sussistenza di alcune aggravanti e il diniego delle attenuanti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia preventiva ai motivi di appello, rendendo impossibile contestare in Cassazione questioni di merito già superate dal patto processuale. L'Imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese e di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: no al ricorso dopo lo sconto di pena
Un uomo, condannato per furto commesso in un ufficio della Caritas, propone ricorso per Cassazione contestando la qualificazione del fatto come furto in privata dimora. In precedenza, la Corte d'Appello aveva ridotto la sanzione applicando il concordato in appello su accordo delle parti. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che l'accordo sul concordato in appello comporta la rinuncia implicita a contestare la qualificazione giuridica del fatto o altri motivi di merito nel successivo giudizio di legittimità. L'unica eccezione riguarda l'applicazione di una pena illegale. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo vincola e vieta i ripensamenti
I Ricorrenti, dopo aver concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello, hanno proposto ricorso per Cassazione. Lamentavano la mancata motivazione dei giudici sul dovere di proscioglierli immediatamente. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici di legittimità hanno chiarito che, quando si sceglie la via dell'accordo sulla pena, non è possibile contestare la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento, né la misura della sanzione concordata, a meno che la pena non sia del tutto illegale. I Ricorrenti perdono la causa e sono condannati a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena non si può impugnare
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per rapina aggravata e porto di coltello. L'imputato aveva concordato la pena in secondo grado tramite lo strumento del concordato in appello, ma successivamente ha impugnato la decisione contestando l'entità della sanzione inflitta. I giudici di legittimità hanno ribadito che l'accordo sulla pena, una volta formalizzato e recepito dal giudice, costituisce un patto processuale liberamente stipulato dalle parti. Di conseguenza, esso non può essere modificato unilateralmente attraverso un successivo ricorso per cassazione, a meno che la pena concordata non sia palesemente illegale. L'imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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