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Concordato In Appello

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3657 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Concordato in appello: l’accordo che cancella il ricorso
L'Imputato ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva recepito un accordo sulla pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la definizione del procedimento tramite concordato in appello comporta la rinuncia alle questioni oggetto dell'accordo. Questo accordo limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce un effetto preclusivo sull'intero svolgimento del processo, impedendo di proporre successivamente ricorso per Cassazione su tali punti. Di conseguenza, l'accordo preclude il giudizio di legittimità. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
L'Imputato, condannato in primo grado per usura, estorsione e autoriciclaggio, propone concordato in appello concordando una pena ridotta a cinque anni e quattro mesi di reclusione. Successivamente, propone ricorso in Cassazione lamentando che la Corte d'appello non abbia valutato la sua innocenza o altre cause di proscioglimento prima di accogliere l'accordo. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il concordato in appello comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione. Di conseguenza, l'imputato non può lamentarsi della mancata valutazione del proscioglimento, a meno che non contesti la validità del proprio consenso o l'illegalità della pena. L'Imputato perde definitivamente il ricorso e viene condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Coltivazione di sostanze stupefacenti: il ritardo non salva
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un uomo per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti. La difesa contestava la nullità del processo d'appello a causa della tardiva comunicazione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero, sostenendo che tale ritardo avesse leso il diritto di difesa e impedito di richiedere il concordato sulla pena. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che il ritardo nella trasmissione delle conclusioni non comporta nullità automatica se la difesa non dimostra un concreto pregiudizio subito. Inoltre, i giudici hanno ritenuto pienamente provata la responsabilità dell'imputato, basandosi sul ritrovamento di quindici piante di marijuana in una serra, oltre nove chili della stessa sostanza in un bidone e altro materiale idoneo alla coltivazione presso la sua abitazione.
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Furto in abitazione: ricorso respinto per la pena di favore
Le Imputate, condannate per il reato di furto in abitazione pluriaggravato, proponevano ricorso in Cassazione contestando l'illegalità della pena pecuniaria base di 2.000 euro applicata in appello a seguito di concordato. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che la sanzione pecuniaria inflitta rientra perfettamente nei limiti edittali previsti dalla legge all'epoca dei fatti, che stabiliva una multa da 1.000 a 2.500 euro per l'ipotesi aggravata. Inoltre, l'eventuale errore del giudice d'appello nel bilanciamento delle circostanze attenuanti, risolvendosi in un trattamento di favore per le ricorrenti, non è sindacabile in mancanza di un ricorso del Pubblico Ministero. Di conseguenza, le condanne sono state confermate con l'aggiunta delle spese processuali.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena non si può impugnare
Alcuni soggetti, condannati in primo grado per furto e ricettazione, concordano una riduzione di pena in secondo grado tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, gli stessi propongono ricorso in Cassazione contestando il calcolo della pena e la mancanza di motivazione sul loro mancato proscioglimento. La Corte di Cassazione dichiara i ricorsi inammissibili. I giudici chiariscono che la pena concordata liberamente tra le parti e ratificata dal giudice non può essere modificata unilateralmente dall'imputato. Inoltre, il giudice d'appello non deve motivare l'assenza di cause di proscioglimento, poiché l'accordo comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione originari. I ricorrenti perdono la causa e sono condannati a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena esclude il ricorso
L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, recependo l'accordo di concordato in appello, aveva ridotto la pena a cinque anni e sei mesi di reclusione. L'Imputato contestava la sussistenza di una circostanza aggravante e la misura della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso in cassazione è limitato a vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione rispetto all'accordo. Le contestazioni sui motivi rinunciati o sulla misura della pena, se questa non è illegale, non possono essere esaminate. Di conseguenza, l'Imputato perde la causa e deve pagare le spese e una sanzione di quattromila euro.
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Pena illegale per furto: la Cassazione annulla la condanna
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di quattro imputati condannati per furto. Per due di essi, la Corte d'Appello aveva applicato una pena base di quattro anni di reclusione. Tuttavia, a seguito del bilanciamento in equivalenza tra aggravanti e attenuanti, la sanzione doveva rientrare nei limiti del furto semplice (massimo tre anni). I giudici di legittimità hanno quindi riscontrato una pena illegale, poiché superiore al massimo edittale previsto dalla legge. Inoltre, per uno dei ricorrenti, i giudici d'appello avevano omesso di proseguire il dibattimento dopo il rigetto del concordato. La Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza per i due ricorrenti principali, disponendo la trasmissione degli atti ad altra sezione per la rideterminazione della sanzione, mentre ha dichiarato inammissibili i ricorsi degli altri due imputati.
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Concordato in appello: addio ai ricorsi dopo l’accordo
L'Imputato, condannato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ha concordato in appello una rideterminazione della pena tramite l'esclusione di un'aggravante, rinunciando espressamente a tutti gli altri motivi di gravame. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e il relativo difetto di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello comporta la rinuncia irrevocabile ai motivi non inclusi nell'accordo, determinando una preclusione processuale. Di conseguenza, la Corte d'Appello non era tenuta a motivare sulla mancata concessione del beneficio, in quanto estraneo all'accordo stesso. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: no al ricorso dopo lo sconto di pena
L'Imputato, condannato in primo grado per il reato di riciclaggio di un veicolo con telaio abraso, proponeva concordato in appello concordando la pena a due anni e otto mesi di reclusione. Successivamente, proponeva ricorso per Cassazione lamentando la mancata applicazione del proscioglimento immediato, sostenendo che la contraffazione potesse essere opera di terzi. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, l'imputato rinuncia ai motivi sull'accertamento della responsabilità. Di conseguenza, non è più possibile contestare la colpevolezza o richiedere il proscioglimento immediato in sede di legittimità, salvo che per vizi legati alla formazione della volontà o alla difformità della sentenza rispetto all'accordo.
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Concordato in appello: l’accordo impedisce il ricorso
L'Imputato, condannato per ricettazione e possesso di grimaldelli, ha concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata motivazione sulla sua responsabilità penale e sul diniego delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Chi sceglie il concordato in appello rinuncia ai motivi sull'accertamento della responsabilità, limitando la cognizione del giudice alla sola entità della pena concordata. Di conseguenza, non è possibile contestare in Cassazione la colpevolezza o elementi già definiti o accolti, come le attenuanti generiche che erano state effettivamente concesse. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca la Cassazione
Due imputati hanno concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello, rinunciando ai motivi di impugnazione. Successivamente, hanno proposto ricorso in Cassazione lamentando l'eccessiva severità della sanzione e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, stabilendo che la sentenza basata sull'accordo delle parti non deve motivare sul mancato riconoscimento delle attenuanti o sulla misura della pena concordata. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
Un imputato ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello emessa a seguito di concordato in appello. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il principio di diritto stabilisce che la sentenza basata sull'accordo delle parti non richiede una motivazione approfondita sull'assenza di cause di assoluzione o sulla congruità della pena concordata. Di conseguenza, il ricorrente ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo che vieta i ricorsi successivi
L'Imputato, condannato per furto aggravato, ha concordato la pena in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello. Successivamente, il suo difensore ha proposto ricorso in Cassazione contestando la quantificazione della pena e la motivazione del giudice. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso è limitato solo a questioni sulla formazione della volontà delle parti, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione rispetto all'accordo. Non si possono contestare i criteri di determinazione della pena, a meno che la sanzione non sia illegale. L'Imputato perde la causa e viene condannato a pagare le spese e quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso successivo
L'Imputato, condannato per tentato furto aggravato, ha concordato in appello una riduzione della pena a otto mesi di reclusione e 300 euro di multa. Successivamente, il suo difensore ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di motivazione sulla responsabilità penale e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso è limitato a vizi sulla formazione della volontà delle parti, sul consenso del pubblico ministero o sull'illegalità della pena. Non si possono contestare la responsabilità o la mancata concessione di attenuanti già oggetto dell'accordo. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 4.000 euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo vincola e blocca i ricorsi
L'Imputato, condannato per rissa aggravata, ha rideterminato la sanzione tramite concordato in appello, rinunciando ai motivi sulla responsabilità. Successivamente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'omessa motivazione sul mancato proscioglimento e sulla quantificazione della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che il concordato in appello limita la cognizione del giudice ai soli punti concordati, escludendo l'obbligo di motivare sull'assenza di cause di proscioglimento immediato. La pena concordata non è modificabile unilateralmente.
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Concordato in appello: addio ai ricorsi dopo l’accordo sulla pena
L'Imputato, condannato per lesioni personali aggravate dallo sfregio permanente del viso, propone concordato in appello per ottenere una riduzione di pena tramite la concessione delle attenuanti generiche, rinunciando agli altri motivi di gravame. Successivamente, propone ricorso per Cassazione lamentando la mancata riqualificazione del fatto in lesioni semplici e la mancata effettuazione di una perizia medica. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il concordato in appello comporta la rinuncia espressa a tutti i motivi non concordati, impedendo di ridiscutere la responsabilità o la qualificazione giuridica del fatto in sede di legittimità. L'Imputato perde la causa e viene condannato alle spese e alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: no al ricorso dopo lo sconto di pena
Il Ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva rideterminato la pena a seguito di concordato in appello. La difesa lamentava un vizio di motivazione sul calcolo della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha chiarito che, in caso di concordato in appello, l'impugnazione è ammessa solo per vizi sulla formazione della volontà delle parti, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione del giudice rispetto all'accordo. Le contestazioni sulla misura della pena sono escluse, a meno che la sanzione non sia palesemente illegale. Di conseguenza, il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo cancella il diritto di ricorso
L'Imputato, condannato per furto in abitazione, ha concordato la pena in secondo grado. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando vizi di motivazione sulla propria responsabilità. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello limita fortemente i motivi di ricorso proponibili. Sono ammissibili solo le censure riguardanti la formazione della volontà della parte, il consenso del pubblico ministero o la difformità della decisione rispetto all'accordo. Non si possono invece contestare la responsabilità o la misura della pena concordata, salvo il caso di sanzione illegale. L'Imputato è stato condannato alle spese e al pagamento di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Ricorso personale in Cassazione: l’accordo esclude il riesame
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da due imputati condannati per furto pluriaggravato di materiali da cantiere. Gli imputati avevano concordato la pena in appello tramite concordato, ma hanno successivamente presentato un ricorso autonomo. La Suprema Corte ha ribadito che il ricorso personale in Cassazione non è più consentito dalla legge, richiedendosi necessariamente la firma di un difensore abilitato. Inoltre, l'accordo sulla pena (concordato in appello) preclude la contestazione dei motivi di merito. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso in Cassazione
L'Imputato, accusato di reati sugli stupefacenti, ha concordato la pena in secondo grado con la formula del Concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancata valutazione di possibili cause di proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena in appello comporta una rinuncia preventiva alle contestazioni, con effetti preclusivi che impediscono di sollevare successivamente qualsiasi questione in Cassazione, comprese le cause di non punibilità rilevabili d'ufficio. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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