La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso patteggiamento, sottolineando che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non è possibile impugnare la sentenza per motivi legati alla commisurazione della pena, come il mancato riconoscimento di un'attenuante. La decisione ribadisce che il patteggiamento limita drasticamente i motivi di appello alla sola illegalità della pena, e non a valutazioni di merito.
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