La Corte d'Appello aveva parzialmente riformato una sentenza, riducendo le pene per tre imputati condannati per traffico illecito (artt. 110, 291-bis, 291-ter d.P.R. n. 43/1973) ed escludendo alcune aggravanti. Il Procuratore Generale ha presentato ricorso, contestando l'esclusione delle aggravanti e la concessione di benefici. Anche i tre imputati hanno ricorso, principalmente sulla `determinazione della pena`, l'applicazione della recidiva e il diniego o l'insufficiente considerazione delle circostanze attenuanti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale per genericità. Ha rigettato i ricorsi degli imputati, confermando la `determinazione della pena` e la non concessione delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello adeguata, data la gravità dei fatti, il ruolo degli imputati e i loro precedenti penali.
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