La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33257/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso per Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento. La Corte ha ribadito che, a seguito della riforma introdotta dall'art. 448, co. 2-bis c.p.p., non è possibile impugnare la quantificazione della pena concordata, ma solo la sua eventuale illegalità, intesa come applicazione di una sanzione non prevista dall'ordinamento o superiore ai limiti di legge.
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