Un imputato, dopo aver concordato la pena tramite patteggiamento, ha presentato ricorso lamentando una carenza di motivazione sulla congruità della sanzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso patteggiamento inammissibile, ribadendo che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., l'appello è consentito solo per vizi di legalità della pena (es. sanzione non prevista o fuori dai limiti edittali) e non per censure relative alla valutazione discrezionale che ha portato alla sua quantificazione.
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