Una donna, condannata per furto aggravato e uso indebito di carta di credito, ha impugnato la sentenza lamentando una pena più severa rispetto a quella della coimputata, che aveva scelto il patteggiamento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la commisurazione della pena è un potere discrezionale del giudice. Inoltre, ha chiarito che non è possibile effettuare un confronto con la pena applicata in un rito premiale come il patteggiamento, poiché quest'ultimo si basa su presupposti e valutazioni del tutto differenti rispetto al rito ordinario.
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