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Colloqui In Videochiamata Per Detenuti

5 provvedimenti applicano questo termine

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Colloqui in videochiamata per detenuti: il sì anche al 41-bis
Un detenuto sottoposto al regime differenziato del 41-bis ha richiesto di poter svolgere i colloqui mensili con i propri familiari tramite Skype, a causa delle restrizioni agli spostamenti imposte dalla pandemia da Covid-19. Il Tribunale di sorveglianza ha accolto la richiesta, ma l'Amministrazione penitenziaria ha proposto ricorso, ritenendo che tale modalità non costituisse un diritto e presentasse rischi per la sicurezza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che i colloqui in videochiamata per detenuti rappresentano un'estensione del fondamentale diritto ai rapporti familiari, applicabile anche al regime speciale. La Corte ha chiarito che la sicurezza è garantita dall'uso di reti protette e dalla vigilanza del personale, rendendo illegittimo il divieto assoluto in presenza di oggettive impossibilità di svolgere i colloqui di persona.
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Colloqui in videochiamata per detenuti: sicurezza contro affetti
Un detenuto sottoposto al regime differenziato del 41-bis ha richiesto di svolgere i colloqui mensili con i familiari tramite videochiamata a causa delle restrizioni agli spostamenti imposte dalla pandemia da Covid-19. Il Magistrato di sorveglianza ha respinto la richiesta, ma il Tribunale di sorveglianza ha accolto il successivo reclamo. L'Amministrazione penitenziaria ha quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando rischi per la sicurezza e l'inapplicabilità di tale modalità ai detenuti in regime speciale. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che i colloqui in videochiamata per detenuti costituiscono uno strumento necessario per garantire il diritto fondamentale al mantenimento dei legami familiari quando i colloqui in presenza sono impossibili. La sicurezza è garantita dall'uso di reti interne protette e dal controllo visivo e acustico da remoto da parte degli operatori penitenziari.
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Colloqui in videochiamata per detenuti: sì anche al 41-bis
Il Ministero della Giustizia ha impugnato l'ordinanza che consentiva a un detenuto in regime di massima sicurezza (41-bis) di svolgere i colloqui mensili con i familiari a distanza durante l'emergenza Covid-19. L'Amministrazione sosteneva che i colloqui in videochiamata per detenuti in regime differenziato non fossero un diritto e presentassero rischi per la sicurezza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il diritto a mantenere i rapporti affettivi è fondamentale e di rango costituzionale. Nei casi di assoluta impossibilità di svolgere incontri in presenza, come durante la pandemia, i colloqui in videochiamata per detenuti devono essere garantiti anche a chi è sottoposto al regime speciale, poiché i sistemi informatici protetti dell'amministrazione e i controlli da remoto escludono pericoli per la sicurezza pubblica.
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Colloqui in videochiamata per detenuti: la svolta per il 41-bis
Il Ministero della Giustizia ha impugnato l'ordinanza che consentiva a un detenuto in regime di carcere duro (41-bis) di effettuare colloqui in videochiamata per detenuti con i propri familiari durante l'emergenza Covid-19. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'amministrazione. I giudici hanno stabilito che i colloqui visivi rappresentano un diritto fondamentale del detenuto alla vita familiare. Se l'emergenza sanitaria impedisce gli incontri in presenza, la videochiamata costituisce un sostituto legittimo e necessario. Questo strumento non compromette la sicurezza pubblica, poiché il collegamento avviene tra strutture carcerarie sicure, sotto la costante vigilanza della polizia penitenziaria e con sistemi di registrazione e ascolto attivi. Il detenuto ottiene così il diritto a mantenere i contatti con i congiunti tramite tecnologia controllata.
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Colloqui in videochiamata per detenuti: il 41-bis non li esclude
Il Ministero della Giustizia ha impugnato la decisione del Tribunale di Sorveglianza che consentiva a un detenuto in regime di massima sicurezza (41-bis) di svolgere i colloqui mensili con i familiari tramite videochiamata durante l'emergenza pandemica. Il Ministero sosteneva che tale modalità fosse riservata solo ai detenuti comuni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che i colloqui in videochiamata per detenuti costituiscono una misura compensativa legittima e indispensabile quando i colloqui in presenza sono impossibili. La Corte ha stabilito che il diritto alla vita familiare va tutelato anche per chi è sottoposto al regime differenziato, purché si adottino le necessarie cautele tecnologiche e di vigilanza per evitare contatti illeciti con l'esterno.
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