Un detenuto sottoposto al regime speciale del 41-bis aveva ottenuto dal Magistrato di sorveglianza la possibilità di effettuare videochiamate con i familiari, sia in sostituzione dei colloqui in presenza che di quelli telefonici, a causa delle restrizioni COVID-19. L'Amministrazione penitenziaria ha contestato questa decisione, ottenendo dal Tribunale di sorveglianza un parziale annullamento, che limitava le videochiamate solo ai colloqui visivi. L'Amministrazione, il DAP e il Ministero della Giustizia hanno poi presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che le videochiamate per detenuti sono un mezzo valido per mantenere i legami familiari, specialmente in situazioni di emergenza o difficoltà, e possono sostituire i colloqui in presenza anche per chi è in regime di 41-bis, purché siano garantite le esigenze di sicurezza.
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