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D.L. 10 maggio 2020, n. 29

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Videochiamate per detenuti 41-bis: Diritto alla famiglia vs. Sicurezza
Un detenuto sottoposto al regime speciale del 41-bis ha ottenuto dal Magistrato di Sorveglianza il diritto a effettuare videochiamate con i familiari, a causa delle restrizioni dovute all'emergenza Covid-19. L'Amministrazione penitenziaria ha presentato ricorso, sostenendo l'inadeguatezza delle **videochiamate per detenuti 41-bis** e la cessazione delle limitazioni agli spostamenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che le videochiamate sono un valido strumento per garantire il diritto ai colloqui in presenza quando questi sono impossibili o gravemente difficili, anche per i detenuti 41-bis, e che le piattaforme utilizzate garantiscono la sicurezza.
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Video-colloqui per detenuti al 41-bis: tra sicurezza e diritti
Un detenuto sottoposto al carcere duro ha chiesto di svolgere video-colloqui con la famiglia per l'emergenza pandemica e motivi personali. Il Tribunale di sorveglianza ha autorizzato i video-colloqui unicamente per via delle restrizioni sanitarie da Covid-19, escludendo altre ragioni generali. Sia l'Amministrazione penitenziaria sia il recluso hanno proposto ricorso. La Corte di Cassazione ha respinto entrambe le impugnazioni. I giudici hanno confermato che i Video-colloqui per detenuti al 41-bis sono ammessi in via eccezionale quando è impossibile effettuare visite di persona, purché siano garantiti i controlli di sicurezza necessari. Tuttavia, tale misura non costituisce un diritto ordinario per motivi generici. Di conseguenza, l'autorizzazione resta valida unicamente per le restrizioni sanitarie legate alla pandemia e il detenuto deve pagare le spese processuali.
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Videocolloqui 41-bis: via libera della Cassazione ai contatti
Un detenuto in regime di carcere duro ha chiesto di svolgere i Videocolloqui 41-bis con i propri familiari durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, a causa dell'impossibilità di svolgere incontri visivi di persona. L'Amministrazione Penitenziaria ha respinto l'istanza sostenendo l'assenza di norme abilitanti e paventando rischi di sicurezza. Il Tribunale di Sorveglianza ha accolto il reclamo del detenuto, disponendo il collegamento audiovisivo con adeguate cautele. L'Amministrazione ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione. I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, confermando che i Videocolloqui 41-bis sono consentiti in presenza di gravi ostacoli fisici o logistici, a condizione che l'autorità penitenziaria garantisca i controlli necessari per impedire comunicazioni illecite con organizzazioni criminali.
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Videochiamate per detenuti: Diritto alla famiglia vs. Sicurezza
Un detenuto sottoposto al regime speciale del 41-bis aveva ottenuto dal Magistrato di sorveglianza la possibilità di effettuare videochiamate con i familiari, sia in sostituzione dei colloqui in presenza che di quelli telefonici, a causa delle restrizioni COVID-19. L'Amministrazione penitenziaria ha contestato questa decisione, ottenendo dal Tribunale di sorveglianza un parziale annullamento, che limitava le videochiamate solo ai colloqui visivi. L'Amministrazione, il DAP e il Ministero della Giustizia hanno poi presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che le videochiamate per detenuti sono un mezzo valido per mantenere i legami familiari, specialmente in situazioni di emergenza o difficoltà, e possono sostituire i colloqui in presenza anche per chi è in regime di 41-bis, purché siano garantite le esigenze di sicurezza.
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Videochiamate per detenuti in 41-bis: sicurezza contro affetti
La Corte di Cassazione ha confermato il diritto alle videochiamate per detenuti in 41-bis durante l'emergenza sanitaria da Covid-19. Il caso nasce dal reclamo di un detenuto in regime differenziato a cui era stato vietato di sostituire i colloqui visivi in presenza, impossibili a causa delle restrizioni sugli spostamenti, con videochiamate tramite Skype. Il Tribunale di Sorveglianza aveva accolto la richiesta del detenuto, ma l'Amministrazione Penitenziaria aveva fatto ricorso, ritenendo la tecnologia non sicura per questo specifico regime. La Cassazione ha respinto il ricorso dell'Amministrazione, stabilendo che le videochiamate, se effettuate con sistemi protetti della rete Intranet del Ministero e registrate, garantiscono la sicurezza e tutelano il diritto fondamentale del detenuto a mantenere i legami affettivi con i familiari.
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Colloqui in videochiamata per detenuti: il sì anche al 41-bis
Un detenuto sottoposto al regime differenziato del 41-bis ha richiesto di poter svolgere i colloqui mensili con i propri familiari tramite Skype, a causa delle restrizioni agli spostamenti imposte dalla pandemia da Covid-19. Il Tribunale di sorveglianza ha accolto la richiesta, ma l'Amministrazione penitenziaria ha proposto ricorso, ritenendo che tale modalità non costituisse un diritto e presentasse rischi per la sicurezza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che i colloqui in videochiamata per detenuti rappresentano un'estensione del fondamentale diritto ai rapporti familiari, applicabile anche al regime speciale. La Corte ha chiarito che la sicurezza è garantita dall'uso di reti protette e dalla vigilanza del personale, rendendo illegittimo il divieto assoluto in presenza di oggettive impossibilità di svolgere i colloqui di persona.
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Videochiamate per detenuti al 41-bis: la Cassazione dice sì
Un detenuto sottoposto al regime di massima sicurezza ha richiesto di poter svolgere colloqui con i propri familiari tramite videochiamata a causa delle restrizioni agli spostamenti imposte durante l'emergenza sanitaria da COVID-19. Il Tribunale di sorveglianza ha accolto la richiesta, ma il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso in Cassazione, ritenendo che tale modalità non fosse consentita per motivi di sicurezza. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del Ministero, confermando la legittimità delle videochiamate per detenuti al 41-bis qualora vi sia un'impossibilità oggettiva di effettuare colloqui in presenza. La Corte ha chiarito che l'uso della rete intranet sicura dell'amministrazione carceraria, unito al controllo visivo e acustico della polizia penitenziaria, garantisce pienamente le esigenze di sicurezza, evitando il rischio di comunicazioni illecite con l'esterno e tutelando al contempo il diritto fondamentale ai rapporti familiari.
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Colloqui detenuti 41-bis: Videochiamata vince su carcere duro
Un detenuto in regime speciale ottiene l'autorizzazione per videochiamate con i familiari a causa della pandemia. Il Ministero della Giustizia si oppone, ritenendo la misura non applicabile al 'carcere duro'. La Corte di Cassazione respinge il ricorso del Ministero, stabilendo un principio fondamentale sui colloqui detenuti 41-bis: l'emergenza sanitaria ha creato una reale impossibilità a svolgere visite di persona, giustificando l'uso di strumenti telematici per tutelare il diritto fondamentale alla vita familiare. La Corte ha quindi confermato la legittimità delle videochiamate, purché effettuate con sistemi sicuri.
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