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Coi (Country Of Origin Information)

13 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Le informazioni ufficiali e aggiornate sulla situazione politica, sociale e di sicurezza del Paese d'origine del richiedente asilo.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Protezione umanitaria: negata se il rischio Covid è generico
Un cittadino straniero ha richiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, temendo per la propria incolumità in caso di rientro in Nigeria. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, non riscontrando una situazione di violenza indiscriminata nel suo territorio d'origine né una vulnerabilità personale specifica. Il richiedente ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando anche la mancata considerazione della pandemia da Covid-19 nel Paese d'origine. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la valutazione della situazione del Paese d'origine spetta ai giudici di merito. Inoltre, la diffusione della pandemia da Covid-19 non costituisce di per sé un motivo per la protezione umanitaria, a meno che non si dimostrino specifiche e gravi ripercussioni sulla situazione personale del richiedente, poiché l'emergenza sanitaria colpisce indistintamente l'intera popolazione.
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Protezione internazionale: tra bugie e reale integrazione
Un cittadino straniero ha impugnato il diniego della sua richiesta di protezione internazionale, sostenendo di essere fuggito dal Bangladesh a causa di minacce politiche legate alla sua attività di autista. Il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo il racconto non credibile per gravi contraddizioni e incoerenze. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del cittadino straniero. I giudici hanno chiarito che, se la narrazione personale è palesemente inattendibile e generica, non è necessario procedere alla verifica delle condizioni generali del Paese tramite le fonti ufficiali (COI). Inoltre, per ottenere la protezione internazionale, il richiedente non può limitarsi a contestazioni astratte, ma deve dimostrare un effettivo radicamento sociale in Italia e una specifica situazione di vulnerabilità personale rispetto alla situazione del Paese d'origine.
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Protezione internazionale: no asilo se il racconto è falso
Il Cittadino Straniero, originario della Guinea, ha richiesto il riconoscimento della protezione internazionale, sostenendo di essere fuggito a causa di scontri politici e false accuse di incendio. Il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo il racconto non credibile e non provata l'integrazione in Italia. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, se la narrazione del richiedente presenta gravi contraddizioni interne (mancanza di credibilità intrinseca), non è necessario verificare la situazione del Paese tramite le fonti ufficiali (COI). Inoltre, una sola busta paga non basta a dimostrare un reale radicamento sociale e lavorativo in Italia ai fini della protezione speciale.
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Protezione sussidiaria: no al diniego basato su dati obsoleti
Un cittadino straniero ha impugnato il diniego della sua domanda di protezione internazionale. Il Tribunale di Palermo ha respinto la richiesta escludendo la protezione sussidiaria sulla base di informazioni geopolitiche generiche e non aggiornate sul Paese d'origine. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del cittadino. I giudici di legittimità hanno stabilito che il tribunale viola il dovere di cooperazione istruttoria se valuta il rischio di violenze o conflitti armati utilizzando fonti informative obsolete o non pertinenti rispetto a quelle più recenti fornite dal richiedente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio per un nuovo esame della situazione di pericolo nel Paese di provenienza.
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Protezione umanitaria: un lavoro temporaneo non evita il rimpatrio
Il Richiedente, cittadino del Gambia, ha impugnato la decisione della Corte d'Appello che negava la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che non sussistono minacce gravi nel Paese d'origine, basandosi su fonti internazionali aggiornate. Inoltre, per la protezione umanitaria, è necessario un effettivo radicamento sociale e lavorativo in Italia. Nel caso specifico, il cittadino straniero ha dimostrato solo un contratto di lavoro a tempo determinato di pochi mesi, senza legami familiari o stabilità abitativa. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato, confermando il diniego delle tutele richieste.
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Protezione internazionale: no al ricorso se la sentenza è seriale
Un cittadino straniero ha richiesto la protezione internazionale fuggendo dalla Nigeria per sottrarsi alle minacce di una setta. Il Tribunale ha respinto la domanda. Il richiedente ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando che la decisione del Tribunale fosse una sentenza copia e incolla priva di reale motivazione e basata su informazioni non aggiornate. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'uso di formule standardizzate o il rinvio a precedenti è legittimo se la motivazione resta coerente e affronta il caso specifico. Inoltre, il sito ministeriale Viaggiare Sicuri non costituisce una fonte informativa idonea per valutare la sicurezza di un Paese ai fini della protezione internazionale. Il richiedente perde la causa e deve versare un ulteriore contributo unificato.
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Protezione internazionale: negata se il racconto non è credibile
Un cittadino straniero proveniente dal Senegal ha richiesto il riconoscimento della protezione internazionale, sostenendo di essere fuggito dopo un'aggressione subita per aver fondato un'associazione giovanile. Il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo il racconto non credibile. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che la valutazione sulla credibilità del richiedente spetta al giudice di merito e non può essere ridiscussa in Cassazione. Inoltre, le fonti informative utilizzate dal Tribunale (COI) erano aggiornate e attendibili, a differenza di quelle generiche indicate dal ricorrente (come il sito ministeriale per i turisti). L'ordinanza conferma quindi il diniego della protezione internazionale.
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Protezione internazionale: il racconto della setta non convince
Un cittadino nigeriano ha richiesto il riconoscimento della protezione internazionale, sostenendo di essere fuggito dal proprio paese a causa delle minacce di una setta locale e della situazione di violenza nel suo territorio. Il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo il racconto non credibile e smentito dalle informazioni ufficiali sul paese d'origine. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del cittadino straniero, confermando che la valutazione sulla credibilità del richiedente e sulla situazione di pericolo interno costituisce un accertamento di fatto riservato esclusivamente al giudice di merito. Tale giudizio non può essere riesaminato in sede di legittimità se supportato da una motivazione logica e coerente.
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Protezione internazionale: perché i siti di viaggio non bastano
Un cittadino straniero ha richiesto il riconoscimento della protezione internazionale, sostenendo di essere fuggito dal proprio Paese d'origine a causa di un'aggressione subita durante una manifestazione politica. Il Tribunale ha respinto la domanda, ritenendo non provata la situazione di vulnerabilità e giudicando le fonti informative prodotte dal richiedente non idonee. Lo straniero ha quindi proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che i motivi di ricorso erano del tutto generici e non contestavano specificamente le decisioni del Tribunale. Inoltre, la Corte ha confermato che il sito turistico ministeriale non costituisce una fonte informativa ufficiale sufficiente per dimostrare la pericolosità di un Paese, a differenza delle fonti specializzate e aggiornate utilizzate dai giudici di merito.
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Protezione internazionale: tra leggi estere e rischio reale
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3178/2022, ha affrontato il ricorso di un cittadino straniero contro il diniego della protezione internazionale. Il caso solleva questioni di diritto di particolare rilevanza riguardanti i criteri di valutazione del rischio individuale di persecuzione in relazione alla legislazione del Paese d'origine. Inoltre, l'ordinanza si concentra sui limiti del sindacato della Cassazione sull'idoneità e l'aggiornamento delle fonti informative sul Paese d'origine (COI) utilizzate dai giudici di merito. Data la complessità e l'importanza nomofilattica di stabilire confini chiari tra la valutazione del rischio individuale ("fumus persecutionis") e l'analisi del quadro normativo estero, il Collegio ha disposto la rimessione della causa alla pubblica udienza per una decisione approfondita.
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Diniego protezione internazionale: Integrazione debole, no asilo
Un cittadino nigeriano si è visto respingere la richiesta di protezione. Ha fatto ricorso sostenendo che il Tribunale avesse usato informazioni superate sulla Nigeria e non avesse valutato la sua integrazione in Italia. La Corte di Cassazione ha confermato il diniego protezione internazionale. Secondo i giudici, la violenza nel Paese d'origine non era così grave da giustificare la protezione sussidiaria. Inoltre, il richiedente non ha dimostrato un'integrazione sociale e lavorativa in Italia abbastanza forte da ottenere la protezione umanitaria per il rischio di un peggioramento significativo della sua vita in caso di rimpatrio. La decisione del Tribunale è stata quindi ritenuta corretta.
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Vittima di tratta: l’obbligo del giudice di indagare
Una richiedente asilo nigeriana si è vista negare la protezione internazionale dal Tribunale. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione, stabilendo che il giudice di merito ha errato nel non approfondire adeguatamente gli indizi che la donna fosse una vittima di tratta. Secondo la Corte, le contraddizioni nel racconto non sono sufficienti a negare la protezione, ma impongono al giudice un dovere di cooperazione istruttoria, utilizzando anche le linee guida internazionali per identificare correttamente le vittime di questo grave fenomeno.
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Protezione sussidiaria per violenza domestica: Cassazione
Una cittadina nigeriana, vittima di violenza domestica, ha richiesto la protezione sussidiaria. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione del Tribunale che negava tale protezione, criticando la mancata indagine sulla situazione delle donne in Nigeria e la violazione dei principi stabiliti in un precedente rinvio. La Corte ha riaffermato che la violenza di genere può costituire 'danno grave' ai fini della protezione sussidiaria, ordinando un nuovo esame del caso.
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