Il Lavoratore ha svolto attività di trasporto per conto de L'Azienda, pur essendo formalmente assunto da un'impresa individuale terza. I giudici di merito hanno accertato che L'Azienda pianificava dettagliatamente i percorsi, forniva le attrezzature e dirigeva quotidianamente l'attività del dipendente, configurando un'ipotesi di interposizione fittizia di manodopera. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso de L'Azienda, confermando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con quest'ultima. La Suprema Corte ha inoltre dichiarato nulla la clausola di manleva con cui l'appaltatore si impegnava a tenere indenne il committente, poiché contraria a norme imperative. L'Azienda è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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