Clausola di manleva e responsabilità nel contratto di appalto
L’interpretazione della clausola di manleva rappresenta spesso il fulcro dei contenziosi tra committenti e imprese di costruzione, specialmente quando i lavori causano danni a proprietà confinanti. Una recente sentenza della Corte d’Appello di Genova, pronunciata in sede di rinvio, offre importanti chiarimenti su come debbano essere letti gli accordi assicurativi all’interno dei contratti di appalto.
Il caso: danni da scavo e pretese di garanzia
La vicenda trae origine dai danni subiti da un condominio e dai singoli proprietari di appartamenti a causa di scavi profondi effettuati per la realizzazione di un’autorimessa interrata nel terreno adiacente. I danneggiati avevano citato in giudizio sia la società committente che l’impresa appaltatrice esecutrice delle opere.
In primo grado, il Tribunale aveva accertato una responsabilità paritaria tra le due società, condannandole in solido al risarcimento. Tuttavia, l’impresa appaltatrice sosteneva di dover essere garantita e tenuta indenne dalla committente sulla base di una specifica clausola contrattuale (Art. 4.7) che poneva a carico di quest’ultima gli oneri per le assicurazioni contro lesioni ai fabbricati soprastanti.
La decisione della Corte d’Appello
La Corte d’Appello, seguendo i principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, ha riformato la precedente decisione sul punto della garanzia. Il nodo centrale riguardava se l’obbligo del committente di pagare il premio assicurativo equivalesse a un’assunzione diretta di responsabilità per ogni danno, inclusi quelli derivanti da negligenza dell’appaltatore.
I giudici hanno stabilito che l’onere economico della stipula assicurativa a carico del committente non implica automaticamente che quest’ultimo si sostituisca all’assicuratore o che garantisca l’appaltatore per la sua condotta colposa. In assenza di una volontà chiara e testuale di manlevare l’impresa dalle proprie colpe, l’appaltatore resta l’unico responsabile del corretto operato tecnico in cantiere.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su una rigorosa applicazione dei canoni di interpretazione del contratto. Secondo i giudici, il senso letterale della clausola indicava esclusivamente la ripartizione dei costi per la copertura assicurativa, ma non la creazione di un obbligo di garanzia autonomo in capo alla committente.
La Corte ha sottolineato che l’inadempimento del committente (ovvero la mancata stipula di una polizza adeguata) avrebbe potuto generare una responsabilità, ma solo se fosse stato provato che tale assicurazione avrebbe effettivamente coperto i danni derivanti da condotte colpose e negligenti dell’appaltatore. Poiché le comuni polizze per danni a terzi spesso escludono o limitano la copertura per colpa grave o errori tecnici macroscopici, non si può presumere una garanzia totale a carico del committente senza un accordo esplicito.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dal collegio genovese confermano il rigetto della domanda di manleva proposta dall’appaltatrice verso la committente. Quest’ultima è stata dichiarata indenne da ogni pretesa risarcitoria interna nel rapporto con l’impresa esecutrice.
Inoltre, la sentenza ha dato atto della cessazione della materia del contendere tra i danneggiati e alcune delle società coinvolte a seguito di accordi transattivi raggiunti durante il lungo iter giudiziario. Per quanto riguarda le spese di lite, la Corte ha applicato il principio della soccombenza, ponendo a carico dell’appaltatrice le spese di tutti i gradi di giudizio nei confronti della società committente, vittoriosa nel merito della questione interpretativa.
Se il committente paga l’assicurazione dei lavori l’appaltatore è sempre garantito?
No, il semplice pagamento del premio assicurativo da parte del committente non implica che quest’ultimo garantisca l’appaltatore per danni causati da sua colpa o negligenza, salvo accordi espliciti diversi.
Cosa succede se il contratto di appalto prevede oneri assicurativi a carico del committente?
Significa che il committente deve sostenere il costo della polizza, ma l’estensione della copertura dipende dalle clausole del contratto assicurativo e non trasforma automaticamente il committente in un garante dell’appaltatore.
Chi risponde dei danni causati a edifici confinanti durante uno scavo edilizio?
In genere rispondono sia l’appaltatore che il committente verso il terzo danneggiato, ma nei rapporti tra loro la responsabilità finale dipende da chi ha effettivamente causato il danno e dagli accordi di manleva.