Un Amministratore è stato condannato per bancarotta fraudolenta documentale. Aveva sottratto i libri contabili della sua azienda, poi fallita, impedendo la ricostruzione della situazione patrimoniale. Ha proposto ricorso in Cassazione, chiedendo l'applicazione di un'attenuante per la speciale tenuità del danno. La Corte ha respinto il ricorso, affermando che l'attenuante bancarotta fraudolenta si applica solo se il danno complessivo è minimo. La condotta dell'Amministratore aveva invece gravemente compromesso la massa attiva, rendendo impossibile recuperare i beni per i creditori. L'Amministratore ha perso, dovendo pagare le spese processuali.
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