La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per rapina impropria. La difesa chiedeva il riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.), ma la Corte ha confermato la decisione di merito, ritenendo che la valutazione globale della vicenda e il valore non 'modestissimo' del bene sottratto giustificassero il diniego dell'attenuante.
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