Un'imputata ricorre in Cassazione dopo una condanna per furto in abitazione, chiedendo il riconoscimento dell'attenuante per danno di particolare tenuità. La Corte dichiara il ricorso inammissibile, specificando che per valutare il danno non basta considerare il valore economico dei beni sottratti (circa 65 euro), ma è necessario includere anche il danno morale subito dalla vittima per l'intrusione nella propria dimora. Viene inoltre chiarito che una precedente condanna con pena sospesa, anche se inflitta dal tribunale per i minorenni, impedisce la concessione di un secondo beneficio.
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