La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4518/2023, ha confermato l'illegittimità della collocazione di un lavoratore in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) a causa della genericità dei criteri di scelta adottati dall'azienda. Secondo la Corte, criteri non specifici, come le "esigenze tecnico-organizzative", conferiscono al datore di lavoro un potere discrezionale inaccettabile, rendendo la sospensione nulla. La richiesta di risarcimento del danno da parte del lavoratore si prescrive in dieci anni, non in cinque, trattandosi di inadempimento contrattuale. L'inerzia del lavoratore non costituisce una rinuncia tacita al suo diritto.
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