L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società l'agevolazione per l'esenzione IVA sulle vendite di farmaci all'estero, ritenendo non provata l'effettiva spedizione a causa di irregolarità formali nei documenti di trasporto (CMR), come timbri mancanti o incongruenze nelle date. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha invece dato ragione alla società, valorizzando la ricca documentazione prodotta (fatture, modelli Intrastat, bonifici bancari, tracciabilità ministeriale). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, confermando che le semplici irregolarità formali non cancellano il diritto all'agevolazione se l'effettivo trasferimento delle merci all'estero è dimostrato da prove concrete e concordanti. Vince la società contribuente, con condanna del Fisco alle spese.
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