L'Amministrazione Fiscale aveva contestato a un'Azienda e ai suoi soci la non imponibilità IVA di alcune cessioni intracomunitarie verso una società rumena, ritenendole operazioni fittizie. Dopo un primo grado sfavorevole, l'Azienda aveva ottenuto ragione in appello. La Corte di Cassazione, però, ha annullato la decisione di appello. Ha stabilito che il giudice di secondo grado non aveva adeguatamente verificato l'effettività delle operazioni e la reale natura di soggetto passivo IVA della controparte estera. La sentenza sottolinea che, in caso di sospetto di frode, l'onere di provare la reale esistenza e il trasporto dei beni nelle cessioni intracomunitarie fittizie ricade sull'operatore economico cedente, al di là dei meri requisiti formali.
Continua »