La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società contro un avviso di accertamento per Ires, Irap e Iva. La sentenza conferma la piena legittimità della notifica dell'atto impositivo eseguita direttamente a mezzo posta dall'Agenzia delle Entrate, i poteri di accesso della Guardia di Finanza senza necessità di autorizzazione specifica del comandante, e l'uso di presunzioni per accertare maggiori ricavi da pagamenti 'in nero' ai dipendenti. La Corte ha inoltre ribadito che, in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, l'onere di provare la loro effettività spetta al contribuente, una volta che l'amministrazione abbia fornito elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
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