Un dipendente, dopo aver ottenuto l'annullamento del licenziamento e di un successivo trasferimento illegittimo, veniva collocato in inattività in una nuova unità organizzativa, oggetto poi di cessione del ramo d'azienda verso un'altra società. Il lavoratore ha impugnato il trasferimento del rapporto, contestando l'assegnazione iniziale in violazione delle sue mansioni e l'assenza dei requisiti del ramo ceduto. La Corte d'Appello aveva respinto il ricorso, ma la Corte di Cassazione ha accolto le ragioni del dipendente. I giudici di legittimità hanno riscontrato un gravissimo errore di travisamento dei fatti, poiché la sentenza d'appello richiamava dati di un'altra causa estranea, oltre a un'omessa pronuncia sulla legittimità dell'inquadramento del lavoratore. La decisione è stata quindi annullata con rinvio a nuova sezione.
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