L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un piccolo imprenditore la deducibilità di costi e fatture per prestazioni di lavoro nel settore edile, oltre a spese di carburante, chiedendo il recupero di imposte non versate. Il contribuente ha impugnato l'atto sostenendo la reale esecuzione delle opere e la validità delle fatture registrate in contabilità. Nelle more del ricorso in Cassazione, il contribuente ha aderito alla definizione agevolata della lite prevista dalla normativa fiscale, presentando la domanda e allegando il modello F24 attestante il pagamento. L'amministrazione finanziaria non ha respinto la richiesta né ha sollecitato la prosecuzione della causa. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ponendo le spese a carico di chi le ha anticipate.
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