Una contribuente, priva di attività lavorativa ufficiale ma titolare di un conto corrente con ingenti versamenti e redditi immobiliari, riceveva accertamenti IRPEF dall'Amministrazione finanziaria. Durante il giudizio di Cassazione, la contribuente ha aderito alla definizione agevolata ai sensi del decreto legge n. 193/2016, saldando interamente le cartelle di pagamento relative agli avvisi di accertamento. La Suprema Corte, preso atto del pagamento integrale e dell'accordo tra le parti, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese del processo sono state poste a carico di chi le ha anticipate, escludendo il raddoppio del contributo unificato poiché la definizione della lite è sopravvenuta alla presentazione del ricorso.
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