Un cittadino ha ottenuto il riconoscimento del diritto al rimborso delle imposte versate a seguito del sisma del 1990. L'Amministrazione Finanziaria ha erogato soltanto la meta delle somme spettanti, sostenendo l'insufficienza dei fondi disponibili. Il contribuente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere il saldo residuo, ma i giudici d'appello hanno rigettato il ricorso. Il contribuente ha impugnato la sentenza in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimita, l'ente pubblico ha versato l'intero saldo dovuto insieme agli interessi. La Corte di Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere. Tuttavia, valutando la soccombenza virtuale, la Corte ha condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese legali, evidenziando che i limiti di spesa pubblica non cancellano i diritti di credito gia riconosciuti da una sentenza definitiva.
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