Un operatore di scommesse con sede a Malta ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 2010 per il recupero dell'imposta unica sulle scommesse. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della tassazione sia per i bookmaker esteri sia per i loro intermediari in Italia, escludendo qualsiasi discriminazione o violazione del diritto dell'Unione Europea. Tuttavia, i giudici hanno accolto il ricorso limitatamente alle sanzioni amministrative applicate. La Corte ha infatti riconosciuto che, per l'anno d'imposta 2010, sussisteva una situazione di obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva dei soggetti privi di concessione, chiarita solo successivamente con una norma di interpretazione autentica. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato le sanzioni e compensato le spese di giudizio.
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