Un'azienda importa componenti di biciclette elettriche dichiarandoli separatamente per ridurre i costi doganali. L'Agenzia delle Dogane, però, rileva che i pezzi, pur smontati, costituiscono delle biciclette complete. Applica quindi la Regola Generale 2a e ricalcola i dazi, molto più alti, sul prodotto finito. La Corte di Cassazione conferma la decisione dell'Agenzia, stabilendo che la corretta classificazione doganale di un prodotto smontato deve basarsi su fattori oggettivi che ne provano l'unicità, come il trasporto congiunto e la completezza dei componenti. L'azienda perde la causa e deve pagare i dazi più elevati.
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