Un'azienda agricola ha impugnato un accertamento fiscale. L'Agenzia delle Entrate, insoddisfatta della decisione d'appello, ha fatto ricorso in Cassazione lamentando la violazione del principio di corrispondenza chiesto pronunciato, sostenendo che i giudici avessero ignorato le sue argomentazioni principali. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, chiarendo che il giudice di merito si era pronunciato sulla domanda principale. Le lamentele dell'Agenzia, relative alla mancata valutazione di alcuni elementi, configuravano al più un diverso vizio procedurale, che non era stato correttamente sollevato.
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