Una società si opponeva all'esecuzione forzata per il rilascio di alcuni immobili, contestando la titolarità del diritto in capo alla società creditrice. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 10708/2024, ha rigettato il ricorso, stabilendo un principio fondamentale per l'opposizione all'esecuzione: tutti i motivi di contestazione devono essere presentati nell'atto introduttivo del giudizio. Non è possibile aggiungerne di nuovi in un secondo momento, neanche se riguardano questioni, come il difetto di titolarità, che in altri contesti potrebbero essere rilevate d'ufficio. Il giudizio di opposizione è infatti "eterodeterminato", cioè il suo oggetto è definito e vincolato dalle ragioni esposte all'inizio.
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