Una società si è vista negare la richiesta di disapplicazione della normativa sulle società di comodo. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12483/2024, ha stabilito due principi fondamentali: primo, il diniego a un interpello disapplicativo è un atto autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario, anche se non elencato tra gli atti tipici; secondo, una volta ammessa l'impugnazione, il giudice è tenuto a decidere nel merito della questione, valutando la fondatezza della richiesta del contribuente, cosa che la corte di merito non aveva fatto, portando alla cassazione della sua sentenza.
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