Un imprenditore ha impugnato la condanna penale per omesso versamento IVA relativo all'anno d'imposta 2019, per un debito superiore a 900.000 euro. L'imputato ha invocato la forza maggiore, sostenendo che la crisi di liquidità derivava da crediti non riscossi, dall'emergenza pandemica e dal pagamento prioritario di arretrati fiscali degli anni precedenti. La Corte di Cassazione ha rigettato la tesi difensiva. I giudici hanno chiarito che la scelta gestionale di saldare debiti pregressi non costituisce un evento imprevisto e insuperabile, ma una libera condotta aziendale. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato l'amministratore alle spese legali e a una sanzione.
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