Un lavoratore, con un'invalidità superiore all'80%, matura il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata. L'Ente Previdenziale, però, applica un ritardo di 12 mesi nel pagamento, basandosi sul meccanismo delle cosiddette 'finestre mobili'. Il lavoratore si oppone, ritenendo che tale regola non si applichi al suo caso. La Corte di Cassazione dà ragione all'Ente Previdenziale, stabilendo un principio importante: il sistema delle finestre mobili pensione ha una portata generale e si applica anche a questa specifica categoria di pensione anticipata. Di conseguenza, il posticipo di un anno dell'erogazione è legittimo.
Continua »