Un lavoratore, con un'invalidità superiore all'80%, ottiene il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata. L'Ente Previdenziale, però, applica un ritardo di 12 mesi sul primo pagamento, usando il meccanismo delle 'finestre mobili'. Il lavoratore si oppone, sostenendo che la sua pensione, data la sua natura assistenziale, dovrebbe essere esente da tale slittamento. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Ente Previdenziale. Ha stabilito che la normativa su **Pensione di vecchiaia anticipata e finestre mobili** ha una portata generale, finalizzata al contenimento della spesa pubblica. Pertanto, il ritardo di 12 mesi si applica anche a questa categoria di pensioni, non essendo prevista una specifica deroga.
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