Un professionista, socio di una grande società di revisione, chiede il rimborso dell'IRAP sostenendo di non avere una propria autonoma organizzazione. Le corti tributarie gli danno ragione. L'Agenzia delle Entrate ricorre in Cassazione, lamentando, tra le altre cose, che i giudici non hanno considerato la sua difesa su una parte dell'imposta già compensata dal contribuente. La Corte Suprema, pur non entrando nel merito del requisito dell'autonoma organizzazione IRAP, accoglie questo specifico motivo procedurale. Annulla quindi la sentenza e rinvia il caso a un nuovo giudice per riesaminare la questione della compensazione. La vittoria del contribuente viene così parzialmente messa in discussione.
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