Una società di servizi ha impugnato un avviso bonario relativo a debiti IVA, invocando la forza maggiore per giustificare il mancato pagamento. La tesi difensiva si basava su una grave crisi di liquidità causata dall'inadempimento di due importanti committenti pubblici in stato di insolvenza. Sebbene i giudici di merito avessero inizialmente accolto il ricorso annullando sanzioni e interessi, la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. La Suprema Corte ha chiarito che la crisi finanziaria derivante da ritardi nei pagamenti dei clienti non costituisce automaticamente una causa di forza maggiore, poiché il contribuente deve dimostrare di aver adottato ogni misura possibile per prevenire o mitigare l'evento.
Continua »