La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11016/2024, ha stabilito che la semplice tolleranza di uno scoperto di conto non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un'apertura di credito per fatti concludenti. Analizzando un caso in cui una banca aveva eccepito la prescrizione della richiesta di rimborso di un cliente, la Corte ha annullato la decisione di merito che aveva erroneamente qualificato l'esistenza del fido come 'circostanza non contestata'. Per provare un'apertura di credito, anche prima dell'obbligo di forma scritta, sono necessari fatti specifici che dimostrino l'obbligo della banca di tenere una somma a disposizione del cliente, non bastando un atteggiamento passivo.
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