La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un Ente Sanitario contro la decisione che lo condannava a versare i contributi previdenziali al Fondo speciale per specialisti ambulatoriali in favore di una collaboratrice medica. La dottoressa svolgeva attività libero-professionale senza vincolo di esclusività, emettendo fattura. La Suprema Corte ha chiarito che l'obbligo contributivo ENPAM presso il Fondo speciale non scatta automaticamente per tutti i collaboratori. Per applicare tale regime previdenziale speciale a istituti equiparati al pubblico, come l'Ente Sanitario ricorrente, è necessario verificare se i contratti individuali recepiscano l'Accordo Collettivo Nazionale dei medici convenzionati o se questo sia stato applicato nei fatti. Mancando tale accertamento concreto, la Cassazione ha annullato la sentenza, rinviando la causa alla Corte d'Appello.
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