Un'automobilista cita in giudizio Regione e Provincia per i danni causati da un capriolo, fondando la richiesta sull'art. 2043 c.c. (responsabilità per colpa). Dopo il rigetto in appello, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il tentativo di modificare la base giuridica della domanda in art. 2052 c.c. (responsabilità oggettiva) in sede di legittimità. La sentenza chiarisce che la qualificazione giuridica della domanda, se non contestata, passa in giudicato e non può essere alterata, cristallizzando l'onere della prova e il tema del contendere. Questo principio si applica anche ai casi di danni da fauna selvatica.
Continua »